{"id":2541,"date":"2020-12-16T16:15:57","date_gmt":"2020-12-16T15:15:57","guid":{"rendered":"https:\/\/senzalenti.it\/?page_id=2541"},"modified":"2021-02-09T21:53:34","modified_gmt":"2021-02-09T20:53:34","slug":"condizioni-generali-di-vendita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/senzalenti.it\/?page_id=2541","title":{"rendered":"Condizioni generali di vendita"},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Riservatezza dei Dati Personali<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/senzalenti.it\/politica-sulla-riservatezza-dei-dati-personali\/\" data-type=\"page\" data-id=\"2544\">Per consultare la Politica sulla Riservatezza dei Dati Personali condotta su questo sito\u00a0SenzaLenti.it\u00a0visitate la\u00a0pagina relativa.<\/a><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Diritto di recesso<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno del ricevimento della merce ordinata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore \u00e8 tenuto a informarci della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta raccomandata, fax o posta elettronica). A tale fine \u00e8 possibile utilizzare il modulo tipo di recesso riprodotto in coda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per rispettare il termine di recesso, \u00e8 sufficiente che il Consumatore invii la comunicazione relativa all\u2019esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Effetti del recesso<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il Consumatore recede dal presente contratto, saranno a esso rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, esclusi i costi di consegna per corriere espresso pari a \u20ac 6,00, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui abbiamo ricevuto la merce restituita a mezzo posta raccomandata A\/R ovvero metodo equivalente tracciabile. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo che nel caso di spedizione contrassegno, per la quale saremo obbligati a utilizzare il mezzo del bonifico bancario ovvero dell\u2019assegno circolare, secondo quanto indicato nella comunicazione di recesso. In ogni caso, il Consumatore non dovr\u00e0 sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Evasione dell\u2019ordine<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il fornitore si impegna a spedire la merce richiesta nel pi\u00fa breve tempo possibile compatibilmente alla disponibilit\u00e0 del materiale ordinato e comunque non oltre i trenta giorni dal ricevimento dell\u2019ordine. Trascorso tale termine, l\u2019ordine si intende automaticamente annullato e l\u2019eventuale somma anticipata dal Consumatore verr\u00e0 restituita a mezzo bonifico bancario o altro sistema di pagamento rintracciabile.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Annullamento dell\u2019ordine<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non \u00e8 possibile annullare ordini per i quali sia gi\u00e0 stato effettuato il pagamento (il consumatore \u00e8 tenuto in questi casi a esercitare il diritto di recesso di cui sopra). Il consumatore si impegna inoltre ad accettare la merce ordinata con pagamento alla consegna, a meno che la confezione non sia visibilmente danneggiata, nel quale caso deve scrivere chiaramente sulla lettera di vettura i motivi del suo rifiuto.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Trattamento dei dati personali<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La societ\u00e0 R.I.S.H.I. SRL, incaricata del trattamento dei dati personali dell\u2019acquirente, garantisce che gli stessi verranno trattati secondo la L\u00e9gge vigente e assicura che essi non verranno mai in nessun caso ceduti a terzi, se non per l\u2019espletamento della consegna (per esempio, al Corriere ovvero alle Poste italiane). Il cliente conserva sempre la facolt\u00e0 di opporsi al trattamento dei suoi dati ordinandone la modifica, la cancellazione o la integrazione mediante posta elettronica o per telefono o per fax o altri mezzi.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Garanz\u00eda e Assicurazione<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I prodotti qui elencati vengono venduti con una garanz\u00eda totale della durata di due anni contro ogni difetto di fabbricazione (esclusi i refusi ortografici nel caso dei libri o prodotti similari), grazie alla quale il cliente ha diritto alla sostituzione gratuita nel momento in cui riscontra il difetto.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Riferimenti legislativi<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Decreto legislativo 21.02.2014 n\u00b0 21 , G.U. 11.03.2014<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Modulo di recesso tipo<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; ai sensi dell\u2019art.49, comma 1, lett. h) &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al Venditore R.I.S.H.I. SRL, via Emilio Caldara 44, 20122, Milano, tel. 02 8715 9708:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la presente io\/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio\/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni\/servizi (*) \u2026<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ordinato il (*)\/ricevuto il (*)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nome del\/dei consumatore(i)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Indirizzo del\/dei consumatore(i)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Firma del\/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo \u00e8 notificato in versione cartacea)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Data<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Attuazione della direttiva 2011\/83\/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93\/13\/CEE e 1999\/44\/CE e che abroga le direttive 85\/577\/CEE e 97\/7\/CE. (14G00033)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(GU n. 58 del 11-3-2014)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Visto l\u2019articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l\u2019attuazione di altri atti dell\u2019Unione europea \u2013 Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l\u2019articolo 1 e l\u2019allegato B;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vista la direttiva 2011\/83\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93\/13\/CEE del Consiglio e della direttiva 1999\/44\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85\/577\/CEE del Consiglio e la direttiva 97\/7\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del Consumo;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2014;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell\u2019economia e delle finanze;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Emana<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">il seguente decreto legislativo:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 1<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva 2011\/83\/UE sui diritti dei consumatori<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il Capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, limitatamente agli articoli da 45 a 67, \u00c8 sostituito dal seguente:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abCapo I<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dei diritti dei consumatori nei contratti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 45.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Definizioni<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) \u201cconsumatore\u201d: la persona fisica, di cui all\u2019articolo 3, comma 1, lettera a);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) \u201cprofessionista\u201d: il soggetto, di cui all\u2019articolo 3, comma 1, lettera c);<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) \u201dbene\u201d: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalit\u00e0 dalle autorit\u00e0 giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l\u2019acqua, il gas e l\u2019elettricit\u00e0, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantit\u00e0 determinata;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">d) \u201dbeni prodotti secondo le indicazioni del consumatore\u201d: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">e) \u201ccontratto di vendita\u201d: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la propriet\u00e0 di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">f) \u201ccontratto di servizi\u201d: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">g) \u201ccontratto a distanza\u201d: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l\u2019uso esclusivo di uno o pi\u00fa mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">h) \u201ccontratto negoziato fuori dei locali commerciali\u201d: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2) per cui \u00c8 stata fatta un\u2019offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore \u00c8 stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l\u2019effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">i) \u201dlocali commerciali\u201d:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attivit\u00e0 su base permanente; oppure; 2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attivit\u00e0 a carattere abituale;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">l) \u201dsupporto durevole\u201d: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalit\u00e0 cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">m) \u201dcontenuto digitale\u201d: i dati prodotti e forniti in formato digitale;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">n) \u201cservizio finanziario\u201d: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">o) \u201casta pubblica\u201d: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui \u00c8 data la possibilit\u00e0 di partecipare all\u2019asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d\u2019aste e in cui l\u2019aggiudicatario \u00c8 vincolato all\u2019acquisto dei beni o servizi;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">p) \u201cgaranzia\u201d: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il \u201cgarante\u201d), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanz\u00eda di conformit\u00e0, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformit\u00e0, enunciati nella dichiarazione di garanz\u00eda o nella relativa pubblicit\u00e0 disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">q) \u201ccontratto accessorio\u201d: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 46. Ambito di applicazione<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo si applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricit\u00e0 o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo e una disposizione di un atto dell\u2019Unione europea che disciplina settori specifici, quest\u2019ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali pi\u00fa favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 47. Esclusioni<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l\u2019assistenza all\u2019infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l\u2019assistenza a lungo termine;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) di attivit\u00e0 di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d\u2019azzardo nei casin\u00f2 e le scommesse;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">d) di servizi finanziari;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili; f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">g) che rientrano nell\u2019ambito di applicazione della disciplina concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti \u201ctutto compreso\u201d, di cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">h) che rientrano nell\u2019ambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multipropriet\u00e0, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">i) stipulati con l\u2019intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all\u2019indipendenza e all\u2019imparzialit\u00e0, il quale deve garantire, fornendo un\u2019informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l\u2019articolo 51, comma 2, e gli articoli 62 e 65;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l\u2019utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non \u00c8 superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di pi\u00fa contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l\u2019entit\u00e0 del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall\u2019importo dei singoli contratti, superi l\u2019importo di 50 euro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sezione I Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 48. Obblighi d\u2019informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano gi\u00e0 apparenti dal contesto:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) l\u2019identit\u00e0 del professionista, l\u2019indirizzo geografico in cui \u00c8 stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l\u2019indirizzo geografico e l\u2019identit\u00e0 del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l\u2019impossibilit\u00e0 di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalit\u00e0 di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l\u2019indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">d) se applicabili, le modalit\u00e0 di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">e) oltre a un richiamo dell\u2019esistenza della garanz\u00eda legale di conformit\u00e0 per i beni, l\u2019esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto \u00c8 a tempo indeterminato o \u00c8 un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">g) se applicabile, la funzionalit\u00e0 del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">h) qualsiasi interoperabilit\u00e0 pertinente del contenuto digitale con l\u2019hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si pu\u00f2 ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricit\u00e0, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantit\u00e0 determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. \u00c8 fatta salva la possibilit\u00e0 di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sezione II<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 49.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) l\u2019identit\u00e0 del professionista;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) l\u2019indirizzo geografico dove il professionista \u00c8 stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l\u2019indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l\u2019indirizzo geografico e l\u2019identit\u00e0 del professionista per conto del quale agisce;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">d) se diverso dall\u2019indirizzo fornito in conformit\u00e0 della lettera c), l\u2019indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore pu\u00f2 indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l\u2019impossibilit\u00e0 di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalit\u00e0 di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l\u2019indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l\u2019addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalit\u00e0 di calcolo del prezzo;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">f) il costo dell\u2019utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo \u00c8 calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">g) le modalit\u00e0 di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all\u2019articolo 54, comma 1, nonch\u00c8 il modulo tipo di recesso di cui all\u2019allegato I, parte B;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">i) se applicabile, l\u2019informazione che il consumatore dovr\u00e0 sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell\u2019articolo 50, comma 3, o dell\u2019articolo 51, comma 8, egli \u00c8 responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell\u2019articolo 57, comma 3;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">m) se non \u00c8 previsto un diritto di recesso ai sensi dell\u2019articolo 59, l\u2019informazione che il consumatore non beneficer\u00e0 di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">n) un promemoria dell\u2019esistenza della garanz\u00eda legale di conformit\u00e0 per i beni;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">o) se applicabili, l\u2019esistenza e le condizioni dell\u2019assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">p) l\u2019esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all\u2019articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso; q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto \u00c8 a tempo indeterminato o \u00c8 un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">s) se applicabili, l\u2019esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore \u00c8 tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">t) se applicabile, la funzionalit\u00e0 del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">u) qualsiasi interoperabilit\u00e0 pertinente del contenuto digitale con l\u2019hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si pu\u00f2 ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">v) se applicabile, la possibilit\u00e0 di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista \u00c8 soggetto e le condizioni per avervi accesso. 2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricit\u00e0, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantit\u00e0 determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Nel caso di un\u2019asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d\u2019aste.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all\u2019allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformit\u00e0 a tali disposizioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalit\u00e0 di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest\u2019ultima.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">10. L\u2019onere della prova relativo all\u2019adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 50. Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all\u2019articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore \u00c8 d\u2019accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore \u00c8 d\u2019accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell\u2019accettazione del consumatore in conformit\u00e0 all\u2019articolo 59, comma 1, lettera o).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricit\u00e0, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantit\u00e0 determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all\u2019articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell\u2019effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virt\u00fa dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l\u2019importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all\u2019articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalit\u00e0 di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore \u00c8 d\u2019accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all\u2019articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma pu\u00f2 scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all\u2019articolo 49, comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 51. Requisiti formali per i contratti a distanza<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all\u2019articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l\u2019obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all\u2019articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l\u2019ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l\u2019ordine, il consumatore riconosca espressamente che l\u2019ordine implica l\u2019obbligo di pagare. Se l\u2019inoltro dell\u2019ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole \u201cordine con obbligo di pagare\u201d o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l\u2019inoltro dell\u2019ordine implica l\u2019obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non \u00c8 vincolato dal contratto o dall\u2019ordine.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al pi\u00fa tardi all\u2019inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Se il contratto \u00c8 concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l\u2019identit\u00e0 del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all\u2019articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all\u2019articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all\u2019inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identit\u00e0 e, ove applicabile, l\u2019identit\u00e0 della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonch\u00c8 lo scopo commerciale della chiamata e l\u2019informativa di cui all\u2019articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l\u2019offerta al consumatore, il quale \u00c8 vincolato solo dopo aver firmato l\u2019offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico pu\u00f2 essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell\u2019articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al pi\u00fa tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l\u2019esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende: a) tutte le informazioni di cui all\u2019articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia gi\u00e0 fornito l\u2019informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell\u2019accettazione del consumatore conformemente all\u2019articolo 59, lettera o).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricit\u00e0, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantit\u00e0 determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all\u2019articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all\u2019inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 52. Diritto di recesso<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Fatte salve le eccezioni di cui all\u2019articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all\u2019articolo 56, comma 2, e all\u2019articolo 57.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Fatto salvo l\u2019articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell\u2019ultimo bene;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell\u2019ultimo lotto o pezzo; 3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricit\u00e0, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantit\u00e0 determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non pu\u00f2 accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall\u2019acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non pu\u00f2 presentarli allo sconto prima di tale termine.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 53. Non adempimento dell\u2019obbligo d\u2019informazione sul diritto di recesso<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Se in violazione dell\u2019articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell\u2019articolo 52, comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all\u2019articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 54. Esercizio del diritto di recesso<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore pu\u00f2:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all\u2019allegato I, parte B; oppure<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all\u2019articolo 52, comma 2, e all\u2019articolo 53 se la comunicazione relativa all\u2019esercizio del diritto di recesso \u00c8 inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Il professionista, oltre alle possibilit\u00e0 di cui al comma 1, pu\u00f2 offrire al consumatore l\u2019opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all\u2019allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019onere della prova relativa all\u2019esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 55. Effetti del recesso<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un\u2019offerta sia stata fatta dal consumatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 56. Obblighi del professionista nel caso di recesso<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui \u00c8 informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell\u2019articolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell\u2019ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati anc\u00f3ra presentati all\u2019incasso, deve procedersi alla loro restituzione. \u00c8 nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell\u2019esercizio del diritto di recesso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non \u00c8 tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista pu\u00f2 trattenere il rimborso finch\u00c8 non abbia ricevuto i beni oppure finch\u00c8 il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 57. Obblighi del consumatore nel caso di recesso<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell\u2019articolo 54. Il termine \u00c8 rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purch\u00c8 il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo \u00c8 a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il consumatore \u00c8 responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non \u00c8 in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell\u2019articolo 49, comma 1, lettera h).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformit\u00e0 dell\u2019articolo 50, comma 3, o dell\u2019articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto \u00c8 stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell\u2019esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L\u2019importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista \u00c8 calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale \u00c8 eccessivo, l\u2019importo proporzionale \u00c8 calcolato sulla base del valore di mercato di quanto \u00c8 stato fornito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricit\u00e0, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantit\u00e0 determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformit\u00e0 all\u2019articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformit\u00e0 all\u2019articolo 50, comma 3, e dell\u2019articolo 51, comma 8; oppure<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non \u00c8 fornito su un supporto materiale quando: 1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l\u2019inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all\u2019articolo 52;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all\u2019articolo 50, comma 2, o all\u2019articolo 51, comma 7.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Fatto salvo quanto previsto nell\u2019articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l\u2019esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilit\u00e0 per il consumatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 58. Effetti dell\u2019esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall\u2019articolo 56, comma 2, e dall\u2019articolo 57.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 59. Eccezioni al diritto di recesso<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali \u00c8 escluso relativamente a:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l\u2019esecuzione \u00c8 iniziata con l\u2019accordo espresso del consumatore e con l\u2019accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo \u00c8 legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non \u00c8 in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell\u2019effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessar\u00ee per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">m) i contratti conclusi in occasione di un\u2019asta pubblica;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attivit\u00e0 del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l\u2019esecuzione \u00c8 iniziata con l\u2019accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sezione III<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Altri diritti del consumatore<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 60.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ambito di applicazione<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricit\u00e0, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantit\u00e0 determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricit\u00e0, teleriscaldamento o contenuto digitale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 61. Consegna<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista \u00c8 obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al pi\u00fa tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019obbligazione di consegna \u00c8 adempiuta mediante il trasferimento della disponibilit\u00e0 materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Se il professionista non adempie all\u2019obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare cosi\u2019 concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore \u00c8 legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Il consumatore non \u00c8 gravato dall\u2019onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se: a) il professionista si \u00c8 espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero; b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero; c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata \u00c8 essenziale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore \u00c8 legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista \u00c8 tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. \u00c8 fatta salva la possibilit\u00e0 per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 62. Tariffe per l\u2019utilizzo di mezzi di pagamento<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all\u2019uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l\u2019uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L\u2019istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 63. Passaggio del rischio<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l\u2019obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest\u2019ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore gi\u00e0 nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest\u2019ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 64. Comunicazione telefonica<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non \u00c8 tenuto a pagare pi\u00fa della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 65. Pagamenti supplementari<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall\u2019offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l\u2019obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l\u2019ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sezione IV<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Disposizioni generali<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 66.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutela amministrativa e giurisdizionale<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato, d\u2019ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l\u2019articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorit\u00e0 competente ai sensi dell\u2019articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006\/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. \u00c8 comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. \u00c8 altresi\u2019 fatta salva la possibilit\u00e0 di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, presso gli organi costituiti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 66-bis. Foro competente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Per le controversie civili inerenti all\u2019applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile \u00c8 del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 66-ter. Carattere imperativo<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Se il diritto applicabile al contratto \u00c8 quello di uno Stato membro dell\u2019Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il consumatore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 66-quater. Informazione e ricorso extragiudiziale<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d\u2019ordine, la pubblicit\u00e0 o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019operatore pu\u00f2 adottare appositi codici di condotta, secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 27-bis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall\u2019esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente capo \u00c8 possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. \u00c8 fatta salva la possibilit\u00e0 di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall\u2019articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 66-quinquies. Fornitura non richiesta<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il consumatore \u00c8 esonerato dall\u2019obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricit\u00e0, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall\u2019articolo 20, comma 5, e dall\u2019articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l\u2019assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non pu\u00f2 adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualit\u00e0 equivalenti o superiori.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 67. Tutela in base ad altre disposizioni<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono n\u00c8 limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell\u2019ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformit\u00e0 a norme comunitarie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validit\u00e0, formazione o efficacia dei contratti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresi\u2019 le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell\u2019articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59.\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, \u00c8 aggiunto l\u2019allegato I, nel testo allegato al presente decreto. I riferimenti alle norme del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sostituite da quelle di cui al comma 1 e contenuti in altre disposizioni normative, si intendono fatti alle corrispondenti norme sostitutive di cui al medesimo comma 1.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. All\u2019articolo 26, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: \u201csalvo quanto previsto dall\u2019articolo 54, comma 2, secondo periodo\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201csalvo quanto previsto dall\u2019articolo 66-sexies, comma 2\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. All\u2019articolo 81, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 le parole: \u201cl\u2019articolo 62, comma 3\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cl\u2019articolo 66\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. All\u2019articolo 144-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le lettere a), b), f) e g) sono soppresse, e alla lettera h) le parole: \u201ccontratti relativi all\u2019acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I\u201d, sono sostituite dalle seguenti: \u201ccontratti di multipropriet\u00e0, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV, capo I\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. All\u2019articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 \u00c8 inserito il seguente: \u201c1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell\u2019articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell\u2019Autorit\u00e0 di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorit\u00e0 di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorit\u00e0 possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.\u201d; b) al comma 9, le parole: \u201c500.000,00 euro\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201c5.000.000 euro\u201d; c) al comma 12, le parole: \u201c150.000 euro\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201c5.000.000 euro\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. Il comma 12-quinquiesdecies dell\u2019articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, \u00c8 abrogato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 2<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Disposizioni finali<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall\u2019articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del presente decreto legislativo entrano in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicano ai contratti conclusi dopo tale data.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea entro il 13 dicembre 2013 o, al pi\u00fa tardi, entro dieci giorni dall\u2019entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate agli articoli 47, comma 2, 49, commi 7, 8 e 9, 50, comma 4, 51, comma 6, e 52, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificati dal presente decreto legislativo, ai sensi delle scelte normative previste rispettivamente all\u2019articolo 3, paragrafo 4, all\u2019articolo 6, paragrafi 7 e 8, all\u2019articolo 7, paragrafo 4, all\u2019articolo 8, paragrafo 6, e all\u2019articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011\/83\/UE. Il Ministero dello sviluppo economico comunica altresi\u2019 alla Commissione europea qualsiasi successiva modifica adottata in relazione alle citate scelte normative previste dalla direttiva comunitaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni di protezione dei consumatori pi\u00fa rigorose di quelle previste dalla direttiva 93\/13\/CE in materia di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, in particolare qualora tali disposizioni: a) estendano la valutazione di abusivit\u00e0 a clausole contrattuali negoziate individualmente o all\u2019adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure b) contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione le disposizioni di protezione dei consumatori pi\u00fa rigorose di quelle previste dalla direttiva 99\/44\/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, qualora tali disposizioni riguardino i termini della durata della garanz\u00eda legale nella vendita di beni di consumo sia per i nuovi beni che per i beni usati. 5. Dall\u2019attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. \u00c8 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dato a Roma, add\u00ed 21 febbraio 2014.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">NAPOLITANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Letta, Presidente del Consiglio dei ministri<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zanonato, Ministro dello sviluppo economico<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bonino, Ministro degli affari esteri<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cancellieri, Ministro della giustizia<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Saccomanni, Ministro dell\u2019economia e delle finanze<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Visto, il Guardasigilli: Orlando.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riservatezza dei Dati Personali Per consultare la Politica sulla Riservatezza dei Dati Personali condotta su questo sito\u00a0SenzaLenti.it\u00a0visitate la\u00a0pagina relativa. Diritto di recesso Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno del ricevimento della merce ordinata. 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